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Processo Penale: lo Stato paga le spese della difesa se…

Servizio Sidelf in tema di Diritto Sanitario

(news 3/2021)

Processo Penale: lo Stato paga le spese della difesa se…

 

L’imputato assolto con sentenza (definitiva) “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non e previsto dalla legge come reato”, ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro. E’ quanto prevede la legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022).

Si tratta di una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, che riguardano i processi penali. Ma si tratta di un traguardo storico poiché per la prima volta nel nostro Paese muta l’approccio dello Stato rispetto all’accusato, riconoscendo la pena del processo e il fatto che un innocente non dovrebbe pagarla ingiustamente.

Viene applicato, anche nel caso dello Stato, il principio per cui chi PERDE PAGA. I fondamenti giuridici della norma stanno nella Costituzione in particolare l’articolo 2, secondo il quale lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente; l’articolo 24, che fornisce la definizione del diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale; l’articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, “il quale mostra i suoi limiti laddove l’imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato.

Fonte: legge bilancio 2021